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Il Medico del Lavoro, come definito dall’Art. 2, Lettera M del D.Lgs 81/08, ha il compito di eseguire un sopralluogo dell’ambiente di lavoro al fine di valutare i rischi presenti.

E’ doveroso indicare che la periodicità dei sopralluoghi viene indicato dallo stesso medico nel momento in cui viene redatto il DVR, ragion per cui in determinati casi la cadenza potrebbe non essere annuale ma semestrale o ancor più frequente.

Ciò comporta anche una possibile variazione delle periodicità iniziale, a seguito di eventuali cambiamenti dell’attività.

Quando viene redatto il Protocollo Sanitario, il Medico del Lavoro durante il sopralluogo avrà il compito di:

Al termine di ogni sopralluogo, al Datore di Lavoro verrà consegnato un verbale da parte del medico, nel quale verranno indicate le eventuali modifiche da apportare o conferme del Piano Sanitario.

Nelle imprese in cui è prevista la Riunione Periodica, il Medico Competente ha il compito di esporre gli elementi emersi dal sopralluogo, soffermandosi in particolare su:

- Relazione dei sopralluoghi effettuati;

- Relazione sanitaria;

- Analisi degli infortuni e delle malattie professionali;

- Giudizio sull’efficacia dell’utilizzo dei DPI;

- Fornire una panoramica sullo stato di salute dei lavoratori;

- Riferire se le eventuali limitazioni o prescrizioni sono state rispettate dall’azienda.

Il verbale è dunque il documento che attesta e certifica che il sopralluogo è stato effettuato, al fine di adempiere correttamente alla normativa di Legge.

Il Sopralluogo del Medico Competente è dunque un’attività fondamentale per quanto riguarda la sicurezza e la salute dell’ambiente di lavoro, in questo modo, come sopracitato, le eventuali criticità o rischi vengono evidenziati e corretti, prendendo adeguati provvedimenti, limitando così l’insorgere di problematiche quali infortuni e malattie professionali.

Centro Medico Brianteo mette a disposizione Medici Competenti professionisti che vi garantiranno una corretta ed approfondita Sorveglianza Sanitaria, effettuando il Sopralluogo dell’ambiente di lavoro, inserendolo all’interno della Valutazione dei Rischi e svolgendo i controlli periodici stabiliti.

[ a cura di Simone Pironti ]  

A quali tipologie di lavoratori è rivolto, cosa indica e come si svolge.

A seguito dell’entrata in vigore della normativa contro l’assunzione di sostanze psicotrope e alcool, per determinate categorie di lavoro, è previsto l’obbligo di sottoporsi al Drug Test.

Ma che cos’è nello specifico?

Il Drug Test è un’esame atto a rilevare appunto, sostanze stupefacenti, presenti nell’organismo del dipendente, che potrebbero compromettere lo svolgimento dell’attività lavorativa o la sicurezza dello stesso.

Nello specifico, le sostanze che il test antidroga può rilevare sono: Cocaina, Eroina, THC, Anfetamina e Metanfetamina.

Vi sono diverse tipologie di esami, i più utilizzati sono il test del capello, delle urine, che è più efficace e sensibile rispetto a quello salivare, che rileva la presenza di sostanze assunte soltanto fino a 24-48 ore prima.

Il Datore di Lavoro incarica dunque il Medico Competente che come descritto nel D.Lgs 81/08, si occuperà di effettuare il Drug Test ai lavoratori.

Ma quali sono le mansioni soggette al test antidroga?

Questi sono alcuni tra gli esempi più comuni, va infatti ricordate che vi sono molte altre mansioni e tipologie di lavori che prevedono il Drug Test.

Sarà compito del Medico del Lavoro stilare la programmazione delle visite e comunicare ai lavoratori, con un preavviso massimo di 24 ore, il giorno in cui dovranno sottoporsi al test.

Una volta ricevuti gli esiti, in caso di positività, il Medico Competente procederà alla sospensione provvisoria del lavoratore e in alcuni casi, ove si sospetta una dipendenza, si procederà approfondendo con ulteriori accertamenti.

Centro Medico Brianteo mette a disposizione Medici Competenti professionisti che vi garantiranno una corretta ed approfondita Sorveglianza Sanitaria, schedulando ed eseguendo Drug Test per tutte le categorie di mansioni e lavoratori che lo richiedono. Contattaci per allinearti per quanto riguarda la Medicina e la Sicurezza sul Lavoro all'interno della tua attività.

[ a cura di Simone Pironti ]  

Nello scorso approfondimento abbiamo parlato del Medico Competente e dei servizi che può erogare, tra questi vi è la Spirometria, un’esame ormai standardizzato che permette di valutare la funzionalità respiratoria, misurando così i volumi e i flussi respiratori oltre che permettere di identificare la presenza di patologie polmonari e specialmente come test di prevenzione per chi lavora in ambienti polverosi.

La Spirometria è quindi un esame che permette di misurare quanta aria è contenuta nei polmoni e la velocità con cui vengono espulsi i volumi.

Esistono due tipologie di Spirometria:

Come avviene nello specifico l’esame?

Innanzitutto, dopo aver raccolto i dati anagrafici, ovvero peso e altezza e una panoramica generale dello storico clinico, viene applicato uno stringinaso che permette al paziente di ottenere il massimo sforzo, dopodiché viene richiesto di soffiare diverse volte attraverso un boccaglio monouso, collegato con un tubo allo spirometro connesso ad un computer che riprodurrà e stamperà le curve flusso-volume.

L’esame è assolutamente indolore, inoltre, vista la scarsissima invasività della procedura, l'esame presenta una quantità estremamente ridotta di controindicazioni e in ogni caso esse vengono valutate dal medico.

La spirometria, come detto in precedenza può un’esame con finalità di prevenzione o di diagnostica e monitoraggio per eventuali patologie polmonari o disturbi respiratori.

Per maggiori informazioni o per prenotare una Spirometria, contattaci, saremo lieti di fornirti maggiori informazioni al fine di garantirti il servizio migliore possibile.

[ a cura di Simone Pironti ]  

A partire dallo scorso 6 dicembre il Green Pass è cambiato, suddividendosi in due diverse tipologie: uno, di base, rilasciato alle persone che si sottopongono a tampone e valido 48 o 72 ore a seconda che quest’ultimo sia antigenico o molecolare; e l’altro, rafforzato (il cosiddetto Super Green Pass), che viene invece rilasciato esclusivamente a chi si è già vaccinato oppure a chi è guarito dopo aver contratto il COVID-19, e ha quindi sviluppato naturalmente gli anticorpi al virus.

È anche importante sottolineare che chi già prima del 6 dicembre possedeva un Green Pass valido per guarigione o vaccinazione potrà trovare la nuova versione della certificazione verde sulle app IO e Immuni, sul sito Digital COVID Certificate oppure sul Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Dall’ingresso al bar a quello in hotel: dove serve la Certificazione Verde semplice e dove invece è richiesto il Super Green Pass

Il Green Pass di base dovrà essere presentato in caso di controllo per poter utilizzare mezzi pubblici come autobus, tram e metropolitane, oltre che per prendere il treno (incluso quello regionale), l’aereo, la nave, la funivia, la cabinovia e per accedere agli impianti sciistici. Al momento attuale, i soli a essere dispensati dal presentare il Green Pass sono i bambini di età inferiore ai dodici anni e le persone già esenti dalla campagna vaccinale.

Per viaggiare localmente è obbligatorio il Green Pass? La risposta è no: non è necessario né il Green Pass di base né quello rafforzato per gli spostamenti locali, neppure durante le festività. Sarà invece necessario disporre di Green Pass rafforzato per accedere a cinema e ristorante – anche laddove questi si trovassero in zona bianca – nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Nuovamente, sono presenti delle eccezioni: gli impianti di risalita delle piste da sci in zona gialla richiedono soltanto il semplice Green Pass, mentre la certificazione verde rafforzata è essenziale per l’ingresso a quelli in zona arancione.

Il Super Green Pass sarà invece necessario per poter entrare in bar al chiuso, negli impianti sportivi e in discoteca, e per partecipare a spettacoli e cerimonie pubbliche. Al contrario, per potersi recare al lavoro basterà il Green Pass di base. Quest’ultimo sarà sufficiente anche per l’ingresso in hotel e per la consumazione e i pasti in albergo, così come per l’accesso alle piscine, a eventuali centri benessere e alle sale ristoranti localizzati all’interno delle strutture di hospitality.

Chi ha contratto il COVID-19 ed è guarito da meno di sei mesi, così come coloro che si sono sottoposti a vaccinazione negli scorsi dodici mesi, non è soggetto ad alcuna limitazione e può quindi partecipare liberamente a eventi sportivi, spettacoli, fiere, cerimonie in zona gialla, seppure indossando la mascherina anche all’aperto. Le mascherine dovranno naturalmente essere sempre utilizzate anche al chiuso.

In considerazione dell’aumento dell’affluenza al centro città, sono inoltre numerosi i comuni che stanno riproponendo l’obbligo di indossarle anche all’aperto in presenza di aree molto frequentate o di assembramenti.

Nel caso di passaggio alla zona arancione non scatteranno né lockdown né limitazioni agli spostamenti. Tuttavia, l’accesso alle attività commerciali sarà in questo caso esclusivamente autorizzato ai possessori di Super Green pass.

Le limitazioni agli spostamenti saranno invece relative esclusivamente ai comuni o alle regioni in zona rossa.

Ricordiamo che, presso Centro Medico Brianteo, è possibile prenotare sia tamponi rapidi che molecolari. Il servizio è attivo da lunedì a domenica, dalle ore 5.00 alle ore 21.30, e comporta il rilascio di Certificazione Verde a prezzi calmierati come da Protocollo d’Intesa promosso dal Governo.

È inoltre disponibile una ricca sezione FAQ sull’argomento, consultabile a questo indirizzo. Restiamo sempre a completa disposizione per ogni tipo di delucidazione o chiarimento.

Test rapidi COVID-19? Da noi puoi! Prenota subito il suo appuntamento presso Centro Medico Brianteo e, tramite un semplice prelievo ematico, scopri la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 nel tuo organismo.

Contattaci: i nostri specialisti sono a tua disposizione.

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Ogni azienda deve per legge sottoporsi a una valutazione dei rischi seguendo i principi legati alla medicina del lavoro. Ma quali sono i fattori da considerare? E chi si occupa di redigere tale valutazione assicurando massima competenza?

La valutazione dei rischi rappresenta la base per andare a gestire in maniera corretta e soprattutto tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non si tratta di una materia facoltativa per le aziende, bensì la stessa risulta chiaramente disciplinata da una serie di leggi a cui ogni datore di lavoro deve attenersi.

In termini pratici tale valutazione consiste nell’analisi di tutti quelli che rappresentano rischi in un determinato ambito lavorativo, che potrebbero mettere a repentaglio, anche in maniera seria, la salute e la sicurezza di chi opera all’interno di un’azienda, un ufficio o una qualsiasi altra attività commerciale.

Questo esame sistematico va a toccare molteplici aspetti, quali:

Tali valutazioni dovranno poi essere registrate e definite per iscritto all’interno del documento di valutazione dei rischi redatto con l’aiuto di specialisti in medicina del lavoro, sicurezza e prevenzione.

Quali sono le fasi per la stesura del documento di valutazione dei rischi

La redazione del documento di valutazione dei rischi deve seguire una serie di step perché non venga tralasciato e lasciato nulla al caso. Ma come si valutano i rischi in azienda? Qui di seguito pertanto elencheremo le fasi che verranno prese in esame dagli specialisti di medicina del lavoro, sicurezza e prevenzione aziendale.

FASE 1 – Individuazione e registrazione dei pericoli prendendo in esame ogni fattore e aspetto dell’attività, dai macchinari e strumenti utilizzati alle materie prime, dai mezzi di spostamento all’ambiente stesso. È considerato pericolo tutto ciò che può arrecare danno a beni e persone, lesioni, problemi di salute gravi e non.

FASE 2 – Valutazione dei pericoli e determinazione del relativo livello di rischio analizzando quale potrebbe essere la probabilità che una tale condizione si verifichi, la gravità degli effetti provocati e il numero di persone potenzialmente coinvolte.

FASE 3 – Individuazione delle possibili misure preventive e di protezione da adottare per ridurre quanto più possibile il rischio. Pertanto ove possibile eliminare la fonte di pericolo, oppure ridurne l’incidenza adottando misure preventive per l’operatore e per l’oggetto stesso del problema.

FASE 4 – Messa in atto delle misure notificate nel corso della “FASE 3”, ovvero attuare le misure individuate e verificare che chiunque operi nell’ambiente oggetto della valutazione del rischio, le tenga in considerazione.

FASE 5 – Monitoraggio e revisione per andare a migliorare le procedure elaborate in precedenza, valutando la reale eliminazione o riduzione della fonte di pericolo ed eventualmente considerare il rischio residuo, ovvero quello rimanente dopo l’adozione di tali misure.

Con il termine Medicina del Lavoro vengono identificate tutte quelle prestazioni eseguite al fine di tutelare la salute dei lavoratori in relazione al rischio legato al luogo in cui gli stessi operano e svolte dal un medico competente.

Lo scopo principale di questa branca della medicina è quella di prevenire ogni rischio strettamente connesso alla mansione rivestita dai singoli individui. Che si tratti di operai all’interno di una fabbrica, personale socio sanitario, impiegati o addetti alla vendita in un centro commerciale, tutti hanno il diritto di sottoporsi a periodici controlli effettuati dal medico competente, e gli stessi rappresentano un vero e proprio obbligo imposto ai datori di lavoro.

Questa forma di controllo può essere definita quale prevenzione secondaria con lo scopo di verificare se lo stato di salute del lavoratore risulta ottimale, oppure ha subito variazioni in seguito alla gestione di una determinata mansione. La prevenzione primaria infatti può essere considerata tutta quella serie di azioni volte a garantire la sicurezza sul posto di lavoro, dalla presenza di dispositivi di sicurezza sui macchinari, alla fornitura degli idonei DPI, ovvero dispositivi di protezione individuale.

Quali sono le competenze del medico del lavoro?

Questa figura professionale è specializzata nell’individuare sintomi riconducibili all’esposizione del lavoratore a:

Il medico del lavoro inoltre ha l’obbligo di partecipare all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi di ogni realtà.

Questa figura è univoca all’interno di ogni realtà lavorativa, rappresentando per la stessa un punto di riferimento per l’esecuzione periodica e a scadenze prestabilite delle visite di controllo ed eventuali analisi ove ritenuto necessario. Visiotest, esami del sangue e delle urine, elettrocardiogramma, audiometria e spirometria, test tossicologici sono i principali screening eseguiti da questa figura, ove ritenuto opportuno, al fine di monitorare lo stato generale di salute dei lavoratori in funzione delle mansioni eseguite.

In conclusione si può definire la Medicina del Lavoro come una forma preventiva, nonché una tutela per i lavoratori e per il loro benessere psico-fisico direttamente correlata alla mansione svolta.

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